18 ottobre 2011

IRES AL 38% PER LE SOCIETA' DI COMODO

L. 14.09.2011 N. 148
Società di comodo e società in perdita «sistemica» (art. 2)

dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 17.9.2011 (2012 per gli esercizi «solari»), le società di comodo costituite sotto forma di società di capitali (art. 30, co. 1, L. 724/1994) devono assoggettare il loro reddito ad un’aliquota Ires del 38% (27,5% + maggiorazione del 10,5%).
Inoltre si presumono «di comodo», pur in assenza dei presupposti di cui al suddetto art. 30, le società che presentino dichiarazioni in perdita per 3 periodi d’imposta consecutivi o per 2 periodi d’imposta ed in uno abbiano dichiarato un reddito inferiore a quello minimo previsto per le società non operative.

2 ottobre 2011