14 settembre 2011

AGENTI di COMMERCIO – INDENNITÀ di CESSAZIONE del RAPPORTO

Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale della cd. «rivalsa degli agenti», vale a dire
- il diritto delle compagnie di assicurazione di rivalersi sull’agente subentrante per l’indennità dovuta all’agente cessato.

L’Isvap, nelle sue raccomandazioni, ha disposto che l’indennità erogata all’agente uscente, per la parte soggetta a rivalsa, e l’importo della stessa indennità corrisposto dall’agente subentrante, oggetto di rivalsa, hanno natura patrimoniale e, quindi, non transitano a Conto economico.
Se l’importo dell’indennità da erogare all’agente cessato e l’importo oggetto di rivalsa nei confronti dell’agente subentrante non coincidono, la compagnia di assicurazione deve imputare a Conto economico la quota di indennità eccedente la parte soggetta a rivalsa, rappresentando un costo. Ciò premesso, la circolare chiarisce che, per la determinazione del reddito della compagnia di assicurazione, la rilevazione contabile dell’indennità, per la parte soggetta a rivalsa, nello Stato patrimoniale assume la stessa connotazione anche ai fini fiscali, mentre, la parte di indennità non soggetta a rivalsa (quota a carico della compagnia di assicurazione), essendo contabilizzata come costo a Conto economico, rivela fiscalmente sul piano reddituale.

Risol. Agenzia Entrate 26.7.2011, n.35