25 aprile 2011

PRESTAZIONI DI SERVIZI: NUOVE REGOLE SULLA TERRITORIALITA'


Il 15/3/2011 il Consiglio dell’Unione europea ha approvato il Regolamento Ue n. 282/2011 , avente ad oggetto l’individuazione della soggettività passiva ai fini Iva per l’applicazione delle disposizioni territoriali previste dall’art. 7-ter, D.P.R. 26.10.1972, n. 633.
Come noto, a far data dall’1.1.2010, la territorialità delle prestazioni di servizi è stata oggetto di profondi mutamenti in quanto il luogo di tassazione, per le prestazioni generiche, dipende dalla qualifica ai fini Iva del committente.
Viste le difficoltà riscontrate per la verifica dello status del committente, il Regolamento in questione interviene fornendo dei criteri per distinguere il
- committente «business» (soggetto passivo) rispetto al
- committente«consumer» (privato).
Il regolamento entra in vigore il 12.4.2011, anche se l’efficacia delle disposizioni ivi contenute è differita al prossimo 1.7.2011, fatte salve alcune eccezioni aventi ad oggetto particolari prestazioni di servizi.

1) Modalità di individuazione dello status del committente
Sono previste differenti modalità a seconda che il committente sia stabilito in un Paese Ue o in un Paese extra-Ue.

2) Utilizzo del servizio
Sono previste differenti modalità di tassazione in relazione alla sfera di utilizzo del servizio (privata, a favore dei dipendenti, uso promiscuo, ecc.).

3) Luogo di stabilimento
Sono previste particolari regole per la verifica del luogo di stabilimento del committente, soprattutto laddove lo stesso disponga di una stabile organizzazione in un altro Stato membro

4) Stabile organizzazione
Sono individuate alcune caratteristiche che la stabile organizzazione deve avere per ottenere lo status di soggetto passivo Iva.

5) Entrata in vigore del regolamento
1.7.2011

Vedi il Documento qui: REGOLAMENTO UE N.282/11






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