25 aprile 2011

PRESTAZIONI DI SERVIZI: NUOVE REGOLE SULLA TERRITORIALITA'


Il 15/3/2011 il Consiglio dell’Unione europea ha approvato il Regolamento Ue n. 282/2011 , avente ad oggetto l’individuazione della soggettività passiva ai fini Iva per l’applicazione delle disposizioni territoriali previste dall’art. 7-ter, D.P.R. 26.10.1972, n. 633.
Come noto, a far data dall’1.1.2010, la territorialità delle prestazioni di servizi è stata oggetto di profondi mutamenti in quanto il luogo di tassazione, per le prestazioni generiche, dipende dalla qualifica ai fini Iva del committente.
Viste le difficoltà riscontrate per la verifica dello status del committente, il Regolamento in questione interviene fornendo dei criteri per distinguere il
- committente «business» (soggetto passivo) rispetto al
- committente«consumer» (privato).
Il regolamento entra in vigore il 12.4.2011, anche se l’efficacia delle disposizioni ivi contenute è differita al prossimo 1.7.2011, fatte salve alcune eccezioni aventi ad oggetto particolari prestazioni di servizi.

1) Modalità di individuazione dello status del committente
Sono previste differenti modalità a seconda che il committente sia stabilito in un Paese Ue o in un Paese extra-Ue.

2) Utilizzo del servizio
Sono previste differenti modalità di tassazione in relazione alla sfera di utilizzo del servizio (privata, a favore dei dipendenti, uso promiscuo, ecc.).

3) Luogo di stabilimento
Sono previste particolari regole per la verifica del luogo di stabilimento del committente, soprattutto laddove lo stesso disponga di una stabile organizzazione in un altro Stato membro

4) Stabile organizzazione
Sono individuate alcune caratteristiche che la stabile organizzazione deve avere per ottenere lo status di soggetto passivo Iva.

5) Entrata in vigore del regolamento
1.7.2011

Vedi il Documento qui: REGOLAMENTO UE N.282/11






19 aprile 2011

FAMILIARI A CARICO


Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2010 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a
€ 2.840,51
, al lordo degli oneri deducibili.

Nel limite di reddito di e 2.840,51 che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico devono essere computate anche:

● le retribuzioni corrisposte da Enti e organismi internazionali, da rappresentanze diplomatiche
e consolari, da missioni, dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa
e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica;
● la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in
altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da
soggetti residenti nel territorio dello Stato;
● il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva nel caso
di applicazione del regime agevolato previsto per i contribuenti minimi.
Queste retribuzioni, anche se esenti, sono fiscalmente rilevanti soltanto per l’eventuale
attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia.

Possono essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente o
residenti all’estero:
a) il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
b) i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi, pertanto, ai fini dell’attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria «altri familiari».
Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria:

● coniuge legalmente ed effettivamente separato;
● discendenti dei figli;
● genitori, compresi quelli naturali e adottivi;
● generi e nuore;
● suocero e suocera;
● fratelli e sorelle, anche unilaterali;
● nonni e nonne, compresi quelli naturali.

11 aprile 2011

CEDOLARE SECCA: CONTRATTI DI LOCAZIONE

Il decreto legislativo sul Fisco municipale ha istituito un’imposta sostitutiva sul reddito da locazione, denominata «cedolare secca sugli affitti». Si tratta di un’imposta alternativa all’Irpef e relative addizionali, operante ad aliquota fissa e che trova applicazione solo su opzione del contribuente: chi ne beneficia evita appplicazione dell’imposta di bollo e di quella di registro sui contratti di locazione stipulati.


REQUISITO OGGETTIVO

L’opzione per la cedolare secca può essere esercitata, secondo quanto prevede il decreto, unicamente in relazione alle «unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo».


REQUISITO SOGGETTIVO

Può fruire della cedolare secca solo il cd. «privato», ovvero la persona fisica che non agisce nell’esercizio di impresa o libera professione: deve però trattarsi del proprietario o del titolare di diritto reale di godimento (uso, usufrutto, abitazione) della casa locata, ossia dal soggetto a cui risulta fiscalmente imputabile il reddito da locazione.


VANTAGGI

Affitto tassato al 21% (19%)

No imposte di bollo e di registro

No segnalazione antimafia


SVANTAGGI

Tassazione sul 100% del canone

NO deduzioni e detrazioni Irpef

Sanzioni aggravate per mancata registrazione del contratto