14 marzo 2011

ASSEMBLEA in SECONDA CONVOCAZIONE

Per le società rette nella forma di S.p.a. o S.a.p.a. il Codice civile stabilisce le modalità da rispettare per la costituzione dell’assemblea in seconda convocazione, nei casi in cui non si sia realizzata la maggioranza costitutiva in occasione della prima convocazione.
Le formalità da seguire possono essere così riassunte:
1) indicazione nell’avviso di convocazione della data in cui si terrà l’eventuale seconda riunione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima;
2) se nell’avviso non è indicato il giorno per la seconda convocazione, l’assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dal giorno stabilito per la prima riunione. In questo caso il termine per la pubblicazione dell’avviso di convocazione sulla Gazzetta Ufficiale è ridotto ad almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’assemblea.
L’assemblea ordinaria tenuta in seconda convocazione nel modo sopra indicato non ha necessità di rispettare alcun quorum costitutivo poiché può validamente deliberare, sempre a maggioranza assoluta, indipendentemente dall’entità del capitale sociale che risulta rappresentato. La materia oggetto della delibera deve in tal caso essere conforme al contenuto degli argomenti posti all’ordine del giorno in occasione della prima convocazione.
Lo statuto può prevedere ulteriori convocazioni.

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