1 dicembre 2010

RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRATORE VERSO I CREDITORI SOCIALI

ART. 2394 CODICE CIVILE
Gli Amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.
L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.

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