23 novembre 2010

CHIUSURA SRL

Il procedimento di liquidazione nelle società di capitali è OBBLIGATORIO.
Questo procedimento è infatti stabilito non solo a
- tutela dei soci ma soprattutto a
- tutela dei terzi.
In generale l'organo amministrativo deve convocare l'assemblea straordinaria affinché nomini i liquidatori.
I liquidatori gestiranno la fase vera e propria di liquidazione dei beni e delle attività e infine procederanno alla chiusura del procedimento che prevede l'eventuale residuo attivo e la cancellazione della società dal registro delle imprese.

9 novembre 2010

DISTRUZIONE DI SCRITTURE CONTABILI

Corte di cassazione sentenza n. 38224 del 28 ottobre
Commette il reato previsto dall'articolo 10 del Dlgs 74/2000 il titolare di un'impresa che, al fine di evadere le imposte dirette e l'Iva, occulta o distrugge, in tutto o in parte, le scritture contabili di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari dell'impresa stessa.
Il reato sussiste anche se la documentazione, non rinvenuta presso la sede dell'impresa o presso la sede del titolare, viene comunque acquisita in seguito (dai clienti dell'impresa, nel caso di specie).
Oltre al dolo specifico di evasione e all'impossibilità di ricostruire reddito e volume d'affari, per configurare il reato è necessaria la prova dell'istituzione dei documenti contabili e della produzione di reddito e di volume di affari.

1 novembre 2010

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA


Circolare Agenzia Entrate 7.6.2010, n. 31


Acquisto di pertinenze a servizio di case non agevolate:

le agevolazioni “prima casa” si applicano anche all'acquisto di un bene pertinenziale destinato a servizio di un'abitazione acquisita senza fruire dei benefici “prima casa”

- o perché detta agevolazione non era ancora entrata in vigore al momento del primo trasferimento oppure

- perché l' immobile, per essere stato acquisito allo “stato rustico”, non aveva potuto beneficiare dell' agevolazione stessa.

Ampliamento di abitazioni non agevolate:

nel caso di acquisto di un nuovo alloggio da accorpare ad altra abitazione per la quale non si è fruito delle agevolazioni “prima casa”,

i benefici stessi vanno riconosciuti anche nell'ipotesi in cui il contribuente non abbia fruito delle suddette agevolazioni per l'acquisto dell'abitazione da ampliare non per la mancanza di una previsione normativa che riconoscesse il trattamento di favore, ma perché:

risultava già titolare, al momento della stipula del precedente atto di trasferimento, di altro immobile acquisito con le agevolazioni “prima casa”

(ai fini dell'applicazione dei benefici occorre che i due alloggi accorpati costituiscano un'abitazione unica rientrante nella tipologia di alloggi non di lusso).


Deroghe alla decadenza dai benefici:

al fine di impedire il verificarsi dell'ipotesi di decadenza dal regime agevolato prevista in caso di cessione infraquinquiennale dell'immobile agevolato, occorre procedere

– entro l'anno dall'alienazione

– all'acquisto di altro immobile (anche situato in uno Stato estero) da adibire ad abitazione principale (dimora abituale) del contribuente.

Il mantenimento delle agevolazioni non è subordinato alla sussistenza delle condizioni richieste dalle lett. a), b) e c) del co. 1 della citata nota II-bis, vale a dire:

• che l'immobile sia ubicato nel Comune in cui l'acquirente abbia o stabilisca entro 18 mesi dall'acquisto la residenza;

• che l'acquirente non sia titolare di altri diritti reali vantati su immobili ubicati nello stesso Comune;

• che l'acquirente non risulti titolare in tutti il territorio nazionale, neppure per quote e in regime di comunione legale, di diritti di proprietà o nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione su altra casa acquistata con le agevolazioni fiscali.