8 marzo 2010

TRASFERTA DEL DIPENDENTE

TIPOLOGIA DELLE SPESE

- Spese di viaggio.
- Spese di alloggio.
- Spese di vitto.
- Altre spese documentate sostenute nell’esclusivo interesse del datore di lavoro


- TRASFERTE NEL TERRITORIO COMUNALE

Le indennità di trasferta ed i rimborsi spese concorrono interamente a formare il reddito di lavoro dipendente, tranne i rimborsi delle spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore (autobus, tram, ricevute di taxi).


- TRASFERTE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE

1) Indennità forfettaria

L’indennità di trasferta è esclusa dall’imponibile fiscale e contributivo per un importo pari a
€ 46,48 al giorno se svolta sul territorio nazionale e
€ 77,47 se la trasferta si svolge all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.


2) Rimborso misto
Nell’ipotesi di rimborso delle spese di alloggio “o” di vitto, nonché nei casi di alloggio “o” di vitto fornito gratuitamente, la quota di indennità di trasferta esente è ridotta di 1/3 (esenzione per un importo pari a
€ 30,99 al giorno se la trasferta si svolge sul territorio nazionale e
€ 51,65 se la trasferta si svolge all’estero).
Nell’ipotesi di rimborso delle spese di alloggio “e” di vitto, nonché nei casi di alloggio “e” di vitto fornito gratuitamente, la quota di indennità di trasferta esente è ridotta di 2/3 (esenzione per un importo pari a
€ 15,49 al giorno se la trasferta si svolge sul territorio nazionale e
€ 25,82 se la trasferta si svolge all’estero).


3) Rimborsi analitici

Oltre all’esenzione dall’imponibile fiscale e contributivo delle spese documentate sostenute per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, sono considerati esenti fino all’importo massimo giornaliero di € 15,49 (o di € 25,82 per le trasferte all’estero) i rimborsi di altre spese non documentabili ma
attestate dal dipendente.

- SPESE ESCLUSE

Non rientrano tra le indennità di trasferta gli indennizzi tassabili che si riferiscono al
normale percorso casa-lavoro.

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