15 marzo 2010

DEDUCIBILITA' DEL COSTO - DETRAZIONE DELL' IVA

Non basta che l'acquisto sia stato effettuato nell'esercizio d'impresa.
Occorre anche la strumentalità del bene;
provarla spetta al contribuente
Cass. nn. 16730/2008 - 11765/2008
"in tema di Iva, il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, comma 1, consentendo al compratore di portare in detrazione l'imposta addebitatagli a titolo di rivalsa dal venditore quando si tratti di acquisto effettuato nell'esercizio dell'impresa, richiede, oltre alla qualità d'imprenditore dell'acquirente, l'inerenza del bene acquistato all'attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene stesso rispetto a detta specifica attività, ed inoltre, non introducendo una deroga ai comuni criteri in tema di onere della prova, lascia la dimostrazione di detta inerenza o strumentalità a carico dell'interessato"

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