27 gennaio 2009

IVA PER CASSA

In base alle prime indicazioni che emergono sul decreto di attuazione della disposizione contenuta nell’art. 7 del D.L. 185/2008, il regime dell’Iva per cassa sarà opzionale e il contribuente dovrà espressamente indicare in fattura l’opzione per far scattare l’esigibilità differita.
Il volume d’affari pari a 200 mila euro sarà la soglia spartiacque per i contribuenti che saranno ricompresi nel regime e per i soggetti che ne restano esclusi.
L’applicazione della disposizione in esame incontra una triplice limitazione di natura soggettiva; infatti la norma non si applica:
1) nell’ipotesi in cui il cedente/prestatore si avvale di "regimi speciali IVA".
2) quando l’acquirente/committente assolve l’imposta mediante l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge);
3) se l’acquirente/committente è un soggetto privato.
La norma in esame è subordinata, in base al comma 2 dell’art. 7, DL n. 185/2008 all' autorizzazione comunitaria.

0 commenti:

Posta un commento