15 dicembre 2009

ALLUNGATI I TERMINI DI PRESCRIZIONE PER LE SANZIONI TRIBUTARIE

Cass. sent. 10.12.2009 n. 25790
Le Sezioni unite civili della Cassazione, con la sentenza a margine, hanno stabilito che i termini di prescrizione relativi al diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni tributarie inflitte con una sentenza passata in giudicato sono fissati in 10 anni.
Pertanto, l’ Amministrazione finanziaria avrà a disposizione un margine più ampio per incassare quanto dovuto dal contribuente.

2 dicembre 2009

NUMERO MINIMO SOCI DI COOPERATIVA

Secondo quanto disposto dall’art. 2522, comma 1, C.c. “per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove”.
Il comma 2 del citato articolo ammette comunque la possibilità di costituire una coop con almeno 3 soci (c.d. “piccola cooperativa”), a condizione che gli stessi siano persone fisiche e che la società adotti le norme previste per le srl.

9 novembre 2009

MOBBING E STRESS DA LAVORO

Stress da lavoro e mobbing sono due fattispecie diverse;

il mobbing trova la sua fonte di tutela nell’art. 2087 C.C., lo stress lavoro-correlato dispone invece di un apparato di tutela specifica e prevenzione nel D. Lgs. 81/2008 e nel contesto generale delle norme sulla sicurezza del lavoro.

I fenomeni nei quali si concretizzano le due fattispecie differiscono per la necessità di un comportamento fortemente riprovevole del datore di lavoro, al limite della persecuzione, al fine della configurabilità del mobbing; solo comportamenti attivi e dolosi del datore di lavoro possono configurare la fattispecie del mobbing.

Lo stesso non può dirsi per lo stress lavoro-correlato dove generalmente è più verosimile che prevalga l’inerzia o l’inadempimento colpevole.

L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo le particolarità del lavoro sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

In relazione alle due fattispecie cambia la responsabilità del datore di lavoro.

Le conseguenze risarcitorie in capo al responsabile delle azioni di mobbing sono ricondotte nell’area della comune responsabilità civile e anche penale, se del caso. Nel caso dello stress lavoro-correlato può riconoscersi l’insorgenza di una malattia professionale non tabellata o, più raramente, di un infortunio, con l’attrazione della materia risarcitoria nella sfera di applicazione del Testo unico infortuni.


FONTE: Il Sole24Ore 9.11.2009 p. 11

12 ottobre 2009

DETRAZIONE IVA SUI VEICOLI DA AGENTI DI COMMERCIO

Gli agenti e rappresentanti di commercio possono detrarre l’Iva sui costi dell’autovettura nella misura in cui la utilizzano per l’esercizio dell’attività.
Non esiste viceversa, un diritto soggettivo alla detrazione integrale. In sostanza, non opera la regola che fissa la misura della detrazione nel 40% nel caso in cui l’utilizzo del veicolo non sia esclusivamente strumentale.
Questo non significa che l’agente di commercio abbia comunque diritto alla detrazione del 100%, ma che per i veicoli utilizzati dagli agenti di commercio valgono le regole di carattere generale in materia di diritto alla detrazione dell’Iva, che accordano il diritto nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati dal soggetto passivo ai fini delle sue operazioni soggette all’imposta.

7 settembre 2009

OPERAZIONI INESISTENTI

Cassazione, sentenza 6.08.2009, n. 18018
Sulle operazioni inesistenti l’imposta è d’obbligo.
Chi riceve la fattura falsa perde la detrazione Iva se il Fisco dimostra l’attività fittizia: la prova passa al contribuente.
Il meccanismo di rettifica dei “movimenti” con la nota di credito vale solo per quelli realmente eseguiti.

23 luglio 2009

ACQUISTI INTRACOMUNITARI CONTRIBUENTI MINIMI

L 88/2009.
Anche i contribuenti minimi possono beneficiare dell’esonero dalla tassazione Iva degli acquisti intracomunitari fino a 10.000 euro annui.
Infatti, con la modifica introdotta dalla L. 88/2009 all’art. 38, c. 5, lett. c) D.L. 331/1993, l’esonero dall’ applicazione dell’Iva sugli acquisti intracomunitari sotto soglia non è più limitato ai soggetti con pro-rata zero in quanto totalmente esenti, ma riguarda anche i contribuenti che effettuano operazioni non soggette all’imposta.

29 maggio 2009

IL MODELLO ISEE

L’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), nasce con la Finanziaria del 1998 in virtù della quale veniva delegato il Governo ad individuare, attraverso specifici decreti, uno strumento capace di misurare l’effettiva situazione patrimoniale e di reddito dei cittadini che richiedono sia prestazioni sociali agevolate (assegno al nucleo familiare, assegno di maternità ecc.) che agevolazioni tariffarie su servizi di pubblica utilità (telefono, luce, gas ecc.).
L’ISEE, sta ad indicare lo "status" economico e sociale di un cittadino e si ottiene combinando e valutando tre elementi:
- il reddito;
- il patrimonio;
- la composizione del nucleo familiare.
Il risultato che si ottiene è un valore economico che determina il diritto all’accesso a prestazioni o agevolazioni così come disciplinate dallo Stato e dagli altri soggetti erogatori.
Si arriva all’Indicatore, attraverso una dichiarazione che i cittadini possono presentare anche allo Studio Commerciale CS, al quale compete poi l’obbligo dell’elaborazione del calcolo e del trasferimento telematico della stessa alla banca dati dell’INPS.
L’ISEE viene utilizzato quando un cittadino ritiene di avere i requisiti e quindi il diritto ad accedere a prestazioni sociali agevolate in denaro o in servizi.
Le agevolazioni che possono essere ottenute attraverso l’ISEE riguardano vari aspetti della vita quotidiana. In particolare alcune di esse sono rivolte a ridurre il costo di specifiche prestazioni:
- asili nido,
- università,
- trasporto scolastico,
- centri estivi,
- integrazioni di rette per l’accoglienza in strutture residenziali o semiresidenziali per gli anziani,
- assistenza domiciliare,
- telesoccorso,
- servizi ai disabili ecc.
I documenti necessari:
- documento di identità proprio, - stato di famiglia, - carta di soggiorno per i cittadini extracomunitari, - codice fiscale, - certificazione attestante il grado di invalidità, qualora ne ricorra il caso, - dichiarazione dei redditi (730, UNICO) o modello CUD, - Dichiarazione IRAP per gli imprenditori agricoli titolari di partita Iva, - certificazione relativa ai redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera o altri paesi limitrofi, - contratto registrato dell’abitazione per coloro che risiedono in locazione, - certificazione del patrimonio mobiliare posseduto alla data del 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della dichiarazione (depositi e c/c postali e bancari, titoli di Stato, obbligazioni, partecipazioni, azioni, contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione) con i codici degli intermediari o gestori di tale patrimonio (es.: codici ABI e CAB della banca), - certificazione attestante i redditi degli immobili (terreni e fabbricati) posseduti al 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della dichiarazione, - ricevute mutui da cui risulti la quota di capitale residuo alla data del 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della dichiarazione per eventuali mutui contratti per l’acquisto o la costruzione degli immobili dichiarati.
N.B.
I.S.E.E. = I.S.E. ( Indicatore della situazione economica) / SE ( Parametro desunto dalla scala di equivalenza).
I.S.E. = ISR (Indicatore della situazione reddituale) + 20% ISP (Indicatore della situazione patrimoniale).

24 maggio 2009

27 aprile 2009

AL VIA DAL 28 APRILE IL REGIME DELL' IVA PER CASSA

Il Ministro delle Finanze ha firmato il decreto attuativo che rende finalmente operativa la possibilità, anche ai professionisti e alle piccole imprese, di pagare l'IVA a seguito dell'avvenuto pagamento della fattura.
L'entrata in vigore della norma contenuta nel Decreto Anti Crisi varato dal Governo alla fine dello scorso anno, era stata condizionata al parere favorevole dell'Unione Europea.
Con una nota del 16 marzo, la Commissione Europea ha informato il Governo che già la direttiva 2006/112/CE consentiva all'Italia di estendere gli effetti dell'Iva per cassa.
"Schema riassuntivo"

- Il volume di affari non deve superare i 200.000 euro all'anno.
Possono usufruire dell'agevolazione quei "[...] soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedano di realizzare un volume d'affari non superiore a duecentomila euro".
- La fattura emessa dovrà recare un'annotazione specifica:
ad esempio "Si tratta di operazione con imposta ad esigibilità differita, ai sensi dell'art. 7 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n.2".
Alle fatture emesse senza questa dicitura, non si può applicare questa disposizione. Va da sé, che l'esigibilità differita è facoltativa.
- Il provvedimento non è retroattivo:
"Le disposizioni del presente decreto si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".
- L'IVA va comunque pagata trascorso un anno dalla fattura:
"l'imposta diviene esigibile dopo il decorso del termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, salvo che il cessionario o committente, prima dello spirare di detto termine, sia state assoggettato a procedure concorsuali o esecutive". Fanno eccezione i casi in cui il committente abbia dichiarato fallimento.
- In caso di pagamenti parziali:
l'IVA è dovuta in proporzione a quanto incassato.
- La norma non si applica alle fatture emesse nei confronti di privati:
si limita infatti a "tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese in favore di cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione".
Esclusi anche quei soggetti IVA che acquistano beni e servizi non nell'esercizio d'impresa, ma per uso privato. Vedi al riguardo l'art. 6.8 della Circolare 8/E/2009 dell'Agenzia delle Entrate

20 aprile 2009

22 marzo 2009

PEC OBBLIGATORIA PER SOCIETA' E PROFESSIONISTI

Il DL n. 185/2008, nell’ambito dell’art. 16 rubricato “Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese”, ha introdotto l’obbligo di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (c.d. PEC) ovvero di un analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali, per:
- le imprese costituite in forma societaria;

- i professionisti iscritti in Albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato.


L’adempimento in esame va effettuato entro termini differenziati a seconda del soggetto nonché, per le società, della data di costituzione:
Società:

a) costituita ante 22.11.2008: termine comunicazione PEC al registro delle Imprese: 29/11/2011.
b) costituita dal 22.11.2008: comunicazione all'atto dell'iscrizione al Registro delle Imprese.

Professionista inscritto in Albo/Elenco
Termine comunicazione Albo/Collegio: 29.11.2009.


Definizione di PEC

Riferimento: Guida n. 11 del CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione)

la … PEC è un sistema di posta elettronica in grado di superare le “debolezze” della posta elettronica e di poter essere utilizzata in qualsiasi contesto nel quale sia necessario avere prova opponibile dell’invio e della consegna di un documento elettronico. La posta elettronica certificata si presenta come un’innovazione capace di generare enormi risparmi sul piano economico nei settori pubblici e privati e di semplificare i rapporti tra privati e tra costoro e la Pubblica Amministrazione”.


I vantaggi dell’utilizzo della PEC sono essenzialmente legati al risparmio di tempo e di costi rispetto all’utilizzo del mezzo postale tradizionale.
È tuttavia necessario tener conto che, poiché il messaggio inviato tramite PEC si considera ricevuto dal destinatario nel momento in cui lo stesso è messo a disposizione dal gestore nella casella di posta, a prescindere dalla conferma di avvenuta ricezione, sarà necessario porre maggiore attenzione ai messaggi ricevuti.

16 marzo 2009

SCOMPUTO RITENUTE D’ACCONTO ANCHE SENZA CERTIFICAZIONE

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, nel corso del congresso nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ha precisato che sarà possibile, per i professionisti, lo scomputo della ritenuta d’acconto non certificata dal sostituto, allegando prova del bonifico bancario relativo al pagamento della parcella.

Fonte: Italia Oggi del 14/03/2009.

9 marzo 2009

PAGHE ON LINE

Con il nostro servizio "paghe on line" qualsiasi Azienda ha la possibilità di ottenere, in tempi brevissimi, l’elaborazione delle paghe inviando semplicemente le presenze dei dipendenti; ciò permette di ottenere i cedolini paga dei dipendenti con tutti gli elaborati connessi.
L’elaborazione mensile delle paghe avverrà entro la scadenza fornita dal cliente.
I cedolini verranno inviati via e-mail in formato ACROBAT PDF pronti per essere stampati e consegnati al proprio personale dipendente.
In aggiunta all’elaborazione dei cedolini verranno forniti i seguenti documenti:
- prospetti di riepilogo degli stipendi;
- modello F24;
- ricevuta del modello DM10;
- ricevuta modello EMENS;
- modello CUD per i propri dipendenti;
- ricevuta e modello 770;
- ratei di accantonamento 13ma, 14ma, ferie, rol;
- accantonamento TFR.
L’attivazione del servizio on-line non richiede anticipi e si pagano solo i cedolini elaborati.
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23 febbraio 2009

TERMINE EMISSIONE NOTE DI VARIAZIONE IN DIMINUZIONE

R.M. 21/11/2008 n. 449/E.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il termine per l’emissione di note di credito non è illimitato, ma deve rispettare la scadenza dei 2 anni prevista per esercitare il diritto alla detrazione.
Per esempio, se il presupposto per la rettifica in diminuzione si è verificato nel 2006, il termine per la variazione è il 30.09.2009 (presentazione dichiarazione 2008).

3 febbraio 2009

Gestione separata INPS - le aliquote del 2009

Circolare INPS 28.1.2009, n. 13

Le aliquote contributive applicabili agli iscritti alla Gestione separata INPS (compresi gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro) sono pari al:
25,72% per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria;
17% per i pensionati e gli iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria.
Con riferimento ai collaboratori, i compensi erogati entro il 12.1.2009 relativi a prestazioni effettuate nel 2008, in applicazione del principio di cassa allargata sono assoggettati alle aliquote contributive in vigore nel 2008.

27 gennaio 2009

IVA PER CASSA

In base alle prime indicazioni che emergono sul decreto di attuazione della disposizione contenuta nell’art. 7 del D.L. 185/2008, il regime dell’Iva per cassa sarà opzionale e il contribuente dovrà espressamente indicare in fattura l’opzione per far scattare l’esigibilità differita.
Il volume d’affari pari a 200 mila euro sarà la soglia spartiacque per i contribuenti che saranno ricompresi nel regime e per i soggetti che ne restano esclusi.
L’applicazione della disposizione in esame incontra una triplice limitazione di natura soggettiva; infatti la norma non si applica:
1) nell’ipotesi in cui il cedente/prestatore si avvale di "regimi speciali IVA".
2) quando l’acquirente/committente assolve l’imposta mediante l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge);
3) se l’acquirente/committente è un soggetto privato.
La norma in esame è subordinata, in base al comma 2 dell’art. 7, DL n. 185/2008 all' autorizzazione comunitaria.

2 gennaio 2009

MODELLI INTRASTAT: 31/01 presentazione per i contribuenti annuali

I soggetti che effettuano scambi con i Paesi dell'Unione europea sono tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi (modello Intrastat) degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie.
La periodicità di presentazione degli elenchi varia in relazione al volume delle operazioni effettuate e si determina separatamente per gli acquisti e le cessioni.
CESSIONI – Mod. INTRA-1
AMMONTARE CESSIONI INTRACOMUNITARIE
superiore a € 250.000: periodicità mensile;
superiore a € 40.000 fino a € 250.000: periodicità trimestrale;
fino a € 40.000: periodicità annuale.
ACQUISTI – Mod. INTRA-2
AMMONTARE ACQUISTI INTRACOMUNITARI
superiore a € 180.000: periodicità mensile;
fino a € 180.000: periodicità annuale.
I TERMINI DI PRESENTAZIONE
Pe gli INTRA
- Mensili: il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento;
-Trimestrali: l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento;
- Annuali: il 31.1 dell’anno successivo a quello di riferimento.
Come chiarito nella CM 12.3.99, n. 60/D se il termine cade in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al giorno successivo non festivo. Qualora il termine cada di sabato, lo stesso (a differenza di quanto previsto, in generale, per gli adempimenti tributari) resta fermo a tale data e non subisce alcun differimento al lunedì.
Inoltre, secondo quanto affermato nella citata CM 5.2.93, n. 39/E, non è necessario provvedere alla presentazione degli elenchi nel caso in cui nel periodo di riferimento il soggetto non abbia compiuto alcuna operazione.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE
Gli elenchi possono essere presentati:
- manualmente (su supporto cartaceo o magnetico) presso un qualsiasi Ufficio doganale della competente Circoscrizione in relazione alla sede del soggetto obbligato o del terzo delegato.L’Ufficio comprova l’avvenuta presentazione annotando la data e il numero di protocollo sulla copia del frontespizio, che viene restituita al soggetto;
- tramite raccomandata A/R;
- in via telematica tramite il sistema EDI (Electronic Data Interchange). Per avvalersi di tale servizio è necessario presentare un’apposita istanza all’Agenzia delle Dogane secondo lo schema allegato alla Circolare dell’Agenzia delle Dogane 3.12.2003, n. 69/D, con la quale il soggetto interessato riconosce piena validità giuridica alle dichiarazioni presentate tramite tale modalità.
Va evidenziato che il DM 20.12.2006 ha previsto la proroga di 5 giorni delle predette scadenze di presentazione degli elenchi INTRA, in caso di utilizzazione del sistema EDI (invio telematico).
Esempio:
Tipologia elenco: Annuale;
Termine di presentazione manuale o postale: 31/01 dell' anno successivo;
Termine di presentazione telematica: 05/02 dell'anno anno successivo.
Vedi articolo aggiurnato del 5/01/2011.